Premialità, incentivi, obblighi

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  1. stefano_casale
     
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    La pubblica amministrazione, sia in Italia che in Europa e nel mondo, negli ultimi anni ha guardato sempre più con rilevante fiducia i sistemi di gestione, promuovendoli anche con finanziamenti e con facilitazioni per le aziende che li adottano.
    Questo discende proprio dalla considerazione che i sistemi di gestione in generale pongono come principio l’impegno alla conformità alle leggi rilevanti per lo specifico schema di riferimento (qualità, ambiente, sicurezza, ecc.).

    E’ interessante, in merito, mettere in evidenza i consideranda del Regolamento 1221/09/CE (EMAS III) ed in particolare:
    3) La comunicazione della Commissione del 30 aprile 2007, concernente la revisione intermedia del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, riconosce la
    Necessità di migliorare il funzionamento degli strumenti volontari concepiti per l’industria e ammette che tali strumenti hanno un notevole potenziale che tuttavia non è pienamente sfruttato. La comunicazione invita la Commissione a riesaminare gli strumenti per incentivare la partecipazione e ridurre gli oneri amministrativi connessi alla loro gestione.
    4) La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», riconosce che EMAS aiuta le organizzazioni ad ottimizzare i loro processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo più efficiente le risorse.
    5) Al fine di promuovere una strategia coerente tra i vari strumenti legislativi predisposti in ambito comunitario nel settore della tutela dell’ambiente,la Commissione e gli Stati membri dovrebbero esaminare le modalità per tener conto della registrazione EMAS nell’elaborazione della legislazione o per utilizzare questo sistema come strumento a fini di verifica dell’applicazione della legislazione. Nell’intento di renderlo più interessante per le organizzazioni, è inoltre opportuno che essi tengano conto di EMAS nelle rispettive politiche sugli appalti e, ove opportuno, facciano riferimento a EMAS o a equivalenti sistemi di gestione ambientale quando definiscono le condizioni riguardanti le prestazioni contrattuali nel campo delle opere e dei servizi.

    7) L’applicazione dei sistemi di gestione ambientale, incluso il sistema EMAS come istituito dal regolamento(CE) n. 761/2001, ha dimostrato l’efficacia di tali sistemi nel promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali delle organizzazioni. È tuttavia necessario aumentare il numero delle organizzazioni partecipanti al sistema onde ottenere un migliore impatto globale dei miglioramenti ambientali. A tal fine,è opportuno sfruttare l’esperienza maturata con l’applicazione del suddetto regolamento per rafforzare la capacità di EMAS di migliorare la prestazione ambientale complessiva delle organizzazioni.
    8) È opportuno incentivare le organizzazioni ad aderire a EMAS su base volontaria, dal quale possono ottenere un valore aggiunto in termini di controllo regolamentare, risparmio sui costi e immagine, purché siano in grado di dimostrare un miglioramento delle loro prestazioni ambientali.

    10) È opportuno incentivare le organizzazioni,in particolare quelle di piccole dimensioni, a partecipare a EMAS. Tale partecipazione dovrebbe essere favorita agevolando l’accesso alle informazioni, ai finanziamenti disponibili e alle istituzioni pubbliche nonché attraverso l’istituzione o la promozione di misure di assistenza tecnica.

    Nella normativa nazionale vi sono vari esempi di facilitazioni rispetto ad adempimenti per aziende che abbiano sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza certificati da enti accreditati. Se ne riportano alcuni esempi:
    • DLgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
    Art. 5. Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale
    5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.
    Art. 9. - Rinnovo e riesame
    1. L'autorità competente rinnova ogni cinque annile condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole,……
    2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
    3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.
    • D. Lgs. 152/06 Parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione –Capo II – Tutela quantitativa della risorsa idrica – Art. 96, comma 2, Modifiche al Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
    I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti:
    "1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
    1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema Iso 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)."

    • D. Lgs. 152/06 Parte quarta – Norme in materia digestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Capo IV – Autorizzazioni ed iscrizioni
    “Articolo 209 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione
    ambientale
    1.Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati Uni En Iso 14001 possono
    sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato diiscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Articolo 212 -Albo nazionale gestori ambientali
    ………..
    7.Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento(Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001”.

    I benefici per le organizzazioni che hanno implementato sistemi di gestione per la qualità, ambiente o sicurezza riguardano anche la possibilità di accedere a specifici finanziamenti, riduzioni premi INAIL, partecipazione con maggior punteggio a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

    Vi sono infine, settori in cui l’implementazione di un sistema di gestione è un requisito obbligatorio ed estremamente critico, come nel caso del sistema di gestione per la prevenzione di incidenti rilevanti prescritto dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, che stabilisce norme per la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venire causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva, nota come Direttiva Seveso , ha visto successivi aggiornamenti con le direttive 2003/105/CE e 2012/18/UE.
    Trattandosi di direttive comunitarie, ad ogni stato membro spettava la emanazione di atti normativi di recepimento. L’Italia ha adottato in merito il DLgs 334/99, e successivamente il DLgs 238/05 in attuazione della direttiva del 2003.
    In particolare, a fronte dell’allegato III delle direttive Seveso, dal titolo “Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 e all'articolo 10 relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti”, l’allora Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il Decreto Ministeriale 09/08/2000 “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza”. Nell’art. 4 di detto decreto si stabilisce che “la struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, così come definito al comma 2, deve rispondere allo stato dell’arte in materia. In particolare, i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617 ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dal regolamento (CEE) 1836/93, si intendono corrispondere al detto stato dell’arte.”

    Si considera opportuno, per completezza di trattazione dei diversi tipi di sistemi di gestione, riportare la definizione che la direttiva 2012/18/UE dà del sistema di gestione della sicurezza proprio nell’allegato III:
    “Il sistema di gestione della sicurezza è proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi. Esso dovrebbe integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP)”.
     
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